• La lotta alle discriminazioni in Piemonte ora è legge

    La Regione Piemonte ci provò già dieci anni fa, quando nel 2006 un testo di legge contro le discriminazioni venne licenziato in giunta ma non divenne mai legge; dieci anni dopo il disegno di legge numero 141 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento” è diventato legge.

    Il lavoro per giungere all’approvazione di questa legge è stato lungo e partecipato perché frutto di confronto e concertazione sia in commissione, sia con associazioni e con cittadini/e che hanno risposto alla consultazione on line. Si tratta di una legge quadro che fornisce l’inquadramento normativo necessario a qualsiasi tipo di iniziativa che dovrà e potrà essere assunta. Un testo importante perché colma un vuoto figlio dell’assenza di una normativa nazionale in materia.

    Da oggi ci saranno a disposizione 180 giorni per elaborare un Piano regionale che preveda azioni specifiche contro le discriminazioni secondo le materie di competenza regionale che sono: salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; diritto alla casa; formazione professionale e istruzione; politiche del lavoro, promozione dell’imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese; attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali; formazione e organizzazione del personale regionale; comunicazione; trasporti e mobilità.

    Con l’approvazione del ddl 141 viene fornita una base giuridica certa per l’attivazione della Rete regionale contro le discriminazioni che servirà ad accogliere e orientare le vittime. La rete prevede un Nodo per ciascuna Provincia e le reti territoriali.

    Si tratta di una legge che vuole essere di principio, ma che ha una forte base pratica perché permette di attivare interventi di autorità specifiche come nel caso del Difensore Civico che vede estese le proprie competenze a tutela per esempio di cittadini/e diversamente abili che devono avere garantito l’accesso a farmacie pubbliche, studi medici o mezzi di trasporto; o come nel caso delle donne straniere che portano il velo e che possono essere discriminate al momento della registrazione di un documento come la Carta d’Identità oppure nel caso di bandi pubblici per soli/e cittadini/e italiani/e, in questo caso ad attivarsi è la Rete regionale contro le discriminazioni; o come nel caso di pubblicità lesive delle dignità dell’immagine della donna, in questo caso ad attivarsi sarà il Corecom.

    A livello economico vengono stanziati 150.000,00 euro l’anno per le iniziative di sensibilizzazione, formazione del personale, prevenzione dei casi di discriminazione e viene creato il Fondo regionale per le vittime di discriminazione con un primo stanziamento di 100.000,00 euro annui. Il Piemonte è la prima Regione Italiana a istituire, dopo quello del Governo, il Fondo regionale per le vittime di discriminazione.

    Altre innovazioni introdotte dal ddl 141:

    1) tutti i fornitori che con la Regione stipuleranno contratti sono tenuti al rispetto della parità di trattamento (art, 4 comma 4);
    2) richiamato il principio di parità di trattamento nelle elezioni in attesa della nuova legge elettorale che stabilirà la forma di questa parità;
    3) (art. 7) interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione nei confronti di tutte le categorie di operatori pubblici, a partire dall’Istruzione , Formazione professionale, Lavoro. In collaborazione con gli Enti preposti (innanzitutto MIUR). Formazione anche del personale regionale (art. 8);
    4) Corecom può intervenire anche nei casi di discriminazione comunicativa, compresi i casi di utilizzo offensivo e/o discriminatorio dell’immagine della donna (art. 9);
    5) estensione delle competenze del Difensore Civico anche ai casi di discriminazione vera e propria (art. 14);
    6) estensione delle competenze del Garante dei Detenuti anche ai casi di ex detenuti in via di reinserimento (art. 15);
    7) promuove iniziative di RSI (Responsabilità sociale di Impresa) connesse all’attuazione del principio di non discriminazione (art. 11 comma 5);
    8) consultazioni periodiche con associazionismo coinvolto e competente per materia (art. 4);
    9) obbligo della Regione e degli enti strumentali di pubblicare ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

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